|
Nuova carta termosensibile per i registratori di cassa |
|
Con Provvedimento n. 2012/13386 del 30 gennaio 2012 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori.
La modifica delle prescrizioni è contenuta nel provvedimento che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate La nuova normativa permette la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti. Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche tecniche della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione. Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale. Il nuovo provvedimento decorre dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, mentre sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento. La valutazione positiva del provvedimento è che consentirà di mettere sul mercato carte che potranno assicurare nel tempo la conservazione dei dati riportati sugli scontrini e probabilmente consentirà di dare un valore commerciale diverso alla distribuzione di questi strumenti. Giovanna Di CrescenzoMarketing e comunicazione01.02.2012 |